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REGOLAMENTO GENERALE DELLA MOSTRA MERCATO A CARATTERE LOCALE DENOMINATA
“LA MELA E DINTORNI” |
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Denominazione e organizzazione
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L’Associazione Ij Brus-ciajro, organizza ogni anno “La Mela e dintorni”
Mostra Mercato dei prodotti locali e artigianali. La manifestazione si
tiene annualmente nel Comune di Caprie la prima metà del mese di
novembre ed ha per scopo la valorizzazione della mela locale, che si
coltiva in una vasta area del comprensorio, con caratteristiche
organolettiche e gastronomiche di elevato valore, nonché la promozione
di altri prodotti agro-alimentari che abbinati a lavorazioni artigianali
- artistico di livello locale costituiscono corredo ed esaltazione della
manifestazione che persegue anche lo scopo turistico economico del
territorio di Caprie e della Val Susa. |
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Finalità |
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La manifestazione ha come finalità:
• la valorizzazione e la promozione delle mele e dei prodotti
agroalimentari;
• l’incentivazione al consumo delle produzioni tipiche autoctone;
• la diffusione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche di
Caprie e della Val Susa. |
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Partecipazione |
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Art-1
Alla
manifestazione denominata “La
mela e dintorni”
organizzata dall’Associazione Ij Brus-ciajro sono ammesse a partecipare,
in qualità di espositori, le ditte individuali e le aziende in attività,
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, i cui prodotti o servizi siano ritenuti, a giudizio
insindacabile dell’Organizzazione, attinenti alle categorie
merceologiche ed alle caratteristiche della manifestazione in
calendario.
Art-2
Possono essere ammessi a partecipare anche gli enti, le associazioni e i
soggetti, senza scopo di lucro, o per mero scopo hobbistico, interessati
a svolgere attività di promozione ed esposizione o a proporre servizi e
iniziative legate alle tematiche che caratterizzano la manifestazione.
Art-3
E’ fatto divieto assoluto ai minorenni di esporre o vendere qualsiasi
tipo di materiale.
Art-4
L’Organizzazione i riserva di non ammettere all’esposizione i prodotti
che non siano ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o
siano ritenuti in contrasto con le finalità della stessa e precisamente:
a)
Articoli di antiquariato, robe vecchie, usato, mercatino delle pulci
b)
Articoli e manufatti non prodotti artigianalmente (abbigliamento e
accessori)
c)
Articoli usati da collezione (figurine, giocattoli, libri, video,
dischi, ecc)
Art-5
La domanda di partecipazione deve essere fatta su apposito modulo da
richiedere all'Organizzazione Mostra Mercato “La Mela e dintorni”. Detto
modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
titolare della ditta richiedente.
Art-6 La presentazione della domanda
di partecipazione costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e
comporta l’accettazione del presente Regolamento.
Art-7
Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse
essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per
accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di
partecipazione alla Mostra.
Art-8
L’Associazione Ij Brus-ciajro procederà alla selezione delle richieste
fino alla concorrenza degli spazi espositivi disponibili. Saranno prese
in esame solo le domande pervenute in tempo utile. Saranno esaminate le
domande pervenute fuori termine solo ed esclusivamente in caso di
mancata copertura degli spazi espositivi disponibili.
Art-9
L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio
insindacabile della Associazione organizzatrice, la quale non è tenuta
ad alcun obbligo di motivazione. Nel caso di accoglimento della domanda
di partecipazione al richiedente verrà data comunicazione con
l’indicazione della postazione assegnata.
Art-10
Agli
aspiranti espositori che, non avendo prodotto domanda di ammissione, si
presentano di primo mattino è fatto divieto di accesso alla zona
espositiva. Solamente nel caso in cui si rendano disponibili una o più
postazioni, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione in base
all’articolo trattato, potranno essere ammessi sottoscrivendo in loco
regolare domanda.
Art-11
L’Organizzazione avrà ampio diritto di non ammettere, o escludere in
qualsiasi momento dalla manifestazione, e di annullare l'iscrizione
eventualmente già avvenuta, l'espositore che l'avesse costretta ad atti
giudiziari, che le avesse procurato danni o si fosse dimostrato
inadempiente verso l’Organizzazione stessa.
Art-12
Nei confronti degli espositori morosi, l’Organizzazione si riserva di
agire a mente dall' Art. 2764 del Codice Civile per il recupero dei
propri crediti. |
Assegnazione area espositiva
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Art-1
L’iscrizione alla mostra mercato “La Mela e dintorni” e la concessione
della superficie espositiva comportano il pagamento delle tariffe
relative alla superficie assegnata.
Art-2
L’assegnazione dell’area espositiva è di esclusiva e discrezionale
competenza dell’Organizzazione che per garantire pari opportunità di
accesso agli espositori si avvale delle seguenti regole:
a)
L’espositore che ha già partecipato all’edizione precedente della
manifestazione ha diritto di occupare la stessa postazione a condizione
che lo spazio richiesto resti invariato e che la domanda di
partecipazione sia pervenuta nei termini previsti.
b)
L’assegnazione delle postazioni avviene tenendo conto delle
caratteristiche dei prodotti da esporre, delle esigenze organizzative,
delle dimensioni delle strutture espositive e dell’ordine di arrivo
delle domande.
c)
Eventuali richieste particolari formulate dall’espositore all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione s’intendono puramente
indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzazione né possono in
alcun modo condizionare la domanda di partecipazione
Art-3
Le dimensioni planimetriche indicate dall’organizzazione
nell’assegnazione si intendono riferite al massimo ingombro dello
stand.
Art-4
Gli espositori che utilizzano furgoni e altri mezzi di trasporto
terminate le operazioni di scarico dovranno parcheggiare il mezzo negli
appositi spazi loro riservati.
Art-5
Gli espositori per poter rifornire i loro stand nel corso della
manifestazione, con l’ausilio di automezzi, dovranno richiedere
l’autorizzazione all’Organizzazione. |
Modalità di utilizzo dello spazio espositivo
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Art-1
Per accedere all’area espositiva gli espositori dovranno essere muniti
del “Pass di entrata” rilasciato dall’Organizzazione con l’indicazione
della postazione assegnata.
Art-2
La cessione, sia pure parziale a titolo gratuito, o il subaffitto della
postazione sono tassativamente proibiti. È altresì vietata
l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione o
di altro produttore non ufficialmente collegato con l’espositore.
Art-3
Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza
dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al
pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. In caso
contrario L’Associazione Ij Brus-ciajro declina ogni responsabilità
derivante dall’inosservanza di tale disposizione. In considerazione del
fatto che l’abbandono dello stand prima della chiusura della
manifestazione pregiudica la completezza dell’esposizione a danno dei
visitatori, l’Organizzazione si riserva di non ammettere alle eventuali
edizioni successive della manifestazione gli espositori che incorrano in
tale inadempienza.
Art-4
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello
stand e la loro altezza non dovrà superare l’altezza massima di m. 4,00.
E’ fatto divieto di costruire soppalchi accessibili che superino
l’altezza di m. 0,70. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno
essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendio.
Art-5
L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura dello stand per
colpa dell'espositore, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi
titolo e salvo la riparazione di ogni danno.
Art-6
Le aree
assegnate e non occupate entro le ore 10 del giorno di inizio della
manifestazione, saranno considerate libere e l’Organizzazione potrà
disporne a suo insindacabile giudizio.
Art-7
Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro
materiale, può avere inizio solo dopo la chiusura della Mostra mercato,
dall'ora stabiliti dalla Direzione della stessa e deve essere effettuato
entro le ore 20,00 del giorno di chiusura. È fatto obbligo
all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui
lo ha ricevuto, conferendo gli eventuali rifiuti prodotti negli appositi
contenitori di raccolta. |
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Disposizioni generali |
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Art-1
I reclami di qualsiasi natura concernenti l'Organizzazione della
manifestazione e il relativo svolgimento, saranno presi in esame solo se
comunicati per iscritto, spediti a mezzo lettera raccomandata o
consegnati direttamente alla Associazione Ij Brus-ciajro, entro il
giorno di chiusura della manifestazione. Le decisioni che la Direzione
della manifestazione prenderà in merito saranno definitive ed
inappellabili.
Art-2
La vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi
esposti deve essere realizzata in conformità alla normativa vigente in
materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il
profilo fiscale, igienico e sanitario. La mancata osservanza del
presente articolo non comporta responsabilità da parte
dell’organizzazione.
Art-3
Per i posti di ristoro, bar, mescite, chioschi, ecc., oltre alle norme
del presente Regolamento, devono applicarsi anche le particolari
disposizioni di carattere amministrativo e igienico -sanitario vigenti
per i pubblici esercizi.
Art-4
Nel caso in cui per motivi imprevisti, cause di forza maggiore o altri
motivi di qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o
non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno
automaticamente annullate senza che gli espositori, per esplicita
convenzione, possano ricorrere contro l’Organizzazione, a qualsiasi
titolo o causa.
Art-5
Nel caso in cui la manifestazione , dopo l'avvenuta apertura, dovesse
venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisti, all'espositore
non compete alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese
sostenute per la locazione dell’area espositiva, per l'allestimento
degli stand, per i costi organizzativi o per qualunque altro titolo
sostenuti.
Art-6
L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle
persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle
installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle
costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati,
dalle macchine in funzionamento, dal personale alle sue dipendenze, da
propri collaboratori e da quant'altro presente nello stand
Art-7
L’Organizzazione non risponde per i furti eventualmente subiti dagli
espositori nel corso della manifestazione e per eventuali danni
verificatesi per vento, agenti atmosferici o qualsivoglia altro motivo.
In tal senso gli espositori potranno, a loro insindacabile giudizio,
stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni
eventualmente patiti.
Art-8
Agli espositori è vietato in particolare:
a)
Qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand.
b)
L'accantonamento di materiali al di fuori del proprio spazio espositivo.
c)
Smontare i propri allestimenti prima della chiusura della Mostra.
d)
Effettuare lavori nell’area espositiva durante l’orario di apertura al
pubblico, se non autorizzati dall’Organizzazione. |
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Pubblicità |
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Art-1
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il richiedente
autorizza l’Organizzazione a riprendere con apparecchiature fotografiche
e video gli spazi espositivi ed i prodotti esposti con la finalità di
realizzare archivi, comunicazioni alla stampa, opuscoli, mezzi
telematici, digitali. e libri e per iniziative promozionali e
pubblicitarie della manifestazione.
Art-2
Gli espositori hanno diritto di presentare all’interno dello spazio loro
assegnato le proprie attività o prodotti nelle forme pubblicitarie che
ritengono più opportune, escluse quelle sonore che per la loro intensità
possano rappresentare, a giudizio degli organizzatori, un disturbo per
lo svolgimento generale della manifestazione e per le attività degli
altri espositori.
Art-3
E’ vietata ogni forma di pubblicità attuata al di fuori dell’area
espositiva assegnata salvo quelle concordate ed espressamente
autorizzate dall’Associazione Ij Brus-ciajro.
Art-4
L’impiego di mezzi audiovisivi, televisori, ed apparecchiature in genere
atte a diffondere messaggi ed informazioni, alla proiezione di film,
nastri ecc. è regolato dalle norme di Legge e dalle disposizioni della
SIAE, anche per quanto attiene al diritto d’autore. |
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Degustazioni |
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Per diffondere la cultura e le tradizioni eno-gastronomiche di Caprie e
della Val Susa, nell’ambito della manifestazione saranno organizzate, a
cura dei Brus-ciajro, degustazioni di piatti tipici, che possono essere
affidate a soggetti e/o ad associazioni a discrezione insindacabile
dell’Organizzazione. Gli espositori potranno far degustare i loro
prodotti a titolo promozionale, senza pretendere per questo nessuna
remunerazione. |
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Disposizioni finali |
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Per quanto non previsto dal presente Regolamento l’Associazione Ij
Brus-ciajro si riserva la facoltà di adottare tutti gli interventi che
riterrà utili per il buon andamento della manifestazione. Gli espositori
dichiarano di accettare ogni clausola del presente Regolamento all’atto
in cui restituiscono il modulo di richiesta di ammissione |
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