REGOLAMENTO GENERALE DELLA MOSTRA MERCATO A CARATTERE LOCALE DENOMINATA

“LA MELA E DINTORNI”

Denominazione e organizzazione

L’Associazione Ij Brus-ciajro, organizza ogni anno “La Mela e dintorni” Mostra Mercato dei prodotti locali e artigianali. La manifestazione si tiene annualmente nel Comune di Caprie la prima metà del mese di novembre ed ha per scopo la valorizzazione della mela locale, che si coltiva in una vasta area del comprensorio, con caratteristiche organolettiche e gastronomiche di elevato valore, nonché la promozione di altri prodotti agro-alimentari che abbinati a lavorazioni artigianali - artistico di livello locale costituiscono corredo ed esaltazione della manifestazione che persegue anche lo scopo turistico economico del territorio di Caprie e della Val Susa.

Finalità

La manifestazione ha come finalità:

• la valorizzazione e la promozione delle mele e dei prodotti agroalimentari;

• l’incentivazione al consumo delle produzioni tipiche autoctone;

• la diffusione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche di Caprie e della Val Susa. 

Partecipazione

Art-1    Alla manifestazione denominata “La mela e dintorni” organizzata dall’Associazione Ij Brus-ciajro sono ammesse a partecipare, in qualità di espositori, le ditte individuali e le aziende in attività, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, i cui prodotti o servizi siano ritenuti, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, attinenti alle categorie merceologiche ed alle caratteristiche della manifestazione in calendario.

Art-2   Possono essere ammessi a partecipare anche gli enti, le associazioni e i soggetti, senza scopo di lucro, o per mero scopo hobbistico, interessati a svolgere attività di promozione ed esposizione o a proporre servizi e iniziative legate alle tematiche che caratterizzano la manifestazione.

Art-3   E’  fatto divieto assoluto ai minorenni di esporre o vendere qualsiasi tipo di materiale.

Art-4   L’Organizzazione i riserva di non ammettere all’esposizione i prodotti che non siano ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o siano ritenuti in contrasto con le finalità della stessa e precisamente:

a)   Articoli di antiquariato, robe vecchie, usato, mercatino delle pulci

b)  Articoli e manufatti non prodotti artigianalmente (abbigliamento e accessori)

c)   Articoli usati da collezione (figurine, giocattoli, libri, video, dischi, ecc)

Art-5   La domanda di partecipazione deve essere fatta su apposito modulo da richiedere all'Organizzazione Mostra Mercato “La Mela e dintorni”. Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare della ditta richiedente.

Art-6   La presentazione della domanda di partecipazione costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l’accettazione del presente Regolamento.

Art-7   Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Mostra.

Art-8   L’Associazione Ij Brus-ciajro procederà alla selezione delle richieste fino alla concorrenza degli spazi espositivi disponibili. Saranno prese in esame solo le domande pervenute in tempo utile. Saranno esaminate le domande pervenute fuori termine solo ed esclusivamente in caso di mancata copertura degli spazi espositivi disponibili.

Art-9   L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile della Associazione organizzatrice, la quale non è tenuta ad alcun obbligo di motivazione. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione al richiedente verrà data comunicazione con l’indicazione della postazione assegnata.

Art-10  Agli aspiranti espositori che, non avendo prodotto domanda di ammissione, si presentano di primo mattino è fatto divieto di accesso alla zona espositiva. Solamente nel caso in cui si rendano disponibili una o più postazioni, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione in base all’articolo trattato, potranno essere ammessi sottoscrivendo in loco regolare domanda.     

Art-11  L’Organizzazione avrà ampio diritto di non ammettere, o escludere in qualsiasi momento dalla manifestazione, e di annullare l'iscrizione eventualmente già avvenuta, l'espositore che l'avesse costretta ad atti giudiziari, che le avesse procurato danni o si fosse dimostrato inadempiente verso l’Organizzazione  stessa.

Art-12  Nei confronti degli espositori morosi, l’Organizzazione si riserva di agire a mente dall' Art. 2764 del Codice Civile per il recupero dei propri crediti.

Assegnazione area espositiva

Art-1    L’iscrizione  alla mostra mercato “La Mela e dintorni”  e la concessione della superficie espositiva comportano il pagamento delle tariffe relative alla superficie assegnata.

Art-2   L’assegnazione dell’area espositiva è di esclusiva e discrezionale competenza dell’Organizzazione che per garantire pari opportunità di accesso agli espositori si avvale delle seguenti regole:

a)   L’espositore che ha già partecipato all’edizione precedente della manifestazione ha diritto di occupare la stessa postazione a condizione che lo spazio richiesto resti invariato e che la domanda di partecipazione sia pervenuta nei termini previsti.

b)  L’assegnazione delle postazioni avviene tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre, delle esigenze organizzative, delle dimensioni delle strutture espositive e dell’ordine di arrivo delle domande.

c)   Eventuali richieste particolari formulate dall’espositore all’atto della presentazione della domanda di partecipazione s’intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzazione né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione

Art-3   Le dimensioni planimetriche indicate dall’organizzazione  nell’assegnazione si intendono riferite al massimo ingombro dello stand.

Art-4   Gli espositori che utilizzano furgoni e altri mezzi di trasporto terminate le operazioni di scarico dovranno parcheggiare il mezzo negli appositi spazi loro riservati.

Art-5   Gli espositori per poter rifornire i loro stand nel corso della manifestazione, con l’ausilio di automezzi, dovranno richiedere l’autorizzazione all’Organizzazione. 

Modalità di utilizzo dello spazio espositivo

Art-1    Per accedere all’area espositiva gli espositori dovranno essere muniti del “Pass di entrata” rilasciato dall’Organizzazione con l’indicazione della postazione assegnata.

Art-2   La cessione, sia pure parziale a titolo gratuito, o il subaffitto della postazione  sono tassativamente proibiti. È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione o di altro produttore non ufficialmente collegato con l’espositore.

Art-3   Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. In caso contrario L’Associazione Ij Brus-ciajro declina ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di tale disposizione. In considerazione del fatto che l’abbandono dello stand prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell’esposizione a danno dei visitatori, l’Organizzazione si riserva di non ammettere alle eventuali edizioni successive della manifestazione gli espositori che incorrano in tale inadempienza.

Art-4   Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand e la loro altezza non dovrà superare l’altezza massima di m. 4,00. E’ fatto divieto di costruire soppalchi accessibili che superino l’altezza di m. 0,70. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme  antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendio.

Art-5   L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura dello stand per colpa dell'espositore, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo la riparazione di ogni danno.

Art-6   Le aree assegnate e non occupate entro le ore 10 del giorno di inizio della manifestazione, saranno considerate libere e l’Organizzazione potrà disporne a suo insindacabile giudizio.

Art-7   Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la chiusura della Mostra mercato, dall'ora stabiliti dalla Direzione della stessa e deve essere effettuato entro le ore 20,00 del giorno di chiusura. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, conferendo gli eventuali rifiuti prodotti negli appositi contenitori di raccolta.

Disposizioni generali

Art-1    I reclami di qualsiasi natura concernenti l'Organizzazione della manifestazione e il relativo svolgimento, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto, spediti a mezzo lettera raccomandata o consegnati direttamente alla Associazione Ij Brus-ciajro, entro il giorno di chiusura della manifestazione. Le decisioni che la Direzione della manifestazione prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art-2   La vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti deve essere realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico e sanitario. La mancata osservanza del presente articolo non comporta responsabilità da parte dell’organizzazione.

Art-3   Per i posti di ristoro, bar, mescite, chioschi, ecc., oltre alle norme del presente Regolamento, devono applicarsi anche le particolari disposizioni di carattere amministrativo e igienico -sanitario vigenti per i pubblici esercizi.

Art-4   Nel caso in cui per motivi imprevisti, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate senza che gli espositori, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro l’Organizzazione, a qualsiasi titolo o causa.

Art-5   Nel caso in cui la manifestazione , dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisti, all'espositore non compete alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione dell’area espositiva, per l'allestimento degli stand, per i costi organizzativi o per qualunque altro titolo sostenuti.

Art-6   L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle sue dipendenze, da propri collaboratori e da quant'altro presente nello stand

Art-7   L’Organizzazione non risponde per i furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione e per eventuali danni verificatesi per vento, agenti atmosferici o qualsivoglia altro motivo. In tal senso gli espositori potranno, a loro insindacabile giudizio, stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente patiti.

Art-8   Agli espositori è vietato in particolare:

a)   Qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand.           

b)  L'accantonamento di materiali al di fuori del proprio spazio espositivo.

c)   Smontare i propri allestimenti prima della chiusura della Mostra.

d)  Effettuare lavori nell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico, se non autorizzati dall’Organizzazione.

Pubblicità

Art-1    Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il richiedente autorizza l’Organizzazione a riprendere con apparecchiature fotografiche e video gli spazi espositivi ed i prodotti esposti con la finalità di realizzare archivi, comunicazioni alla stampa, opuscoli, mezzi telematici, digitali.  e libri e per iniziative promozionali e pubblicitarie della manifestazione.

Art-2   Gli espositori hanno diritto di presentare all’interno dello spazio loro assegnato le proprie attività o prodotti nelle forme pubblicitarie che ritengono più opportune, escluse quelle sonore che per la loro intensità possano rappresentare, a giudizio degli organizzatori, un disturbo per lo svolgimento generale della manifestazione e per le attività degli altri espositori.

Art-3   E’ vietata ogni forma di pubblicità attuata al di fuori dell’area espositiva assegnata salvo quelle concordate ed espressamente autorizzate dall’Associazione Ij Brus-ciajro.

Art-4   L’impiego di mezzi audiovisivi, televisori, ed apparecchiature in genere atte a diffondere messaggi ed informazioni, alla proiezione di film, nastri ecc. è regolato dalle norme di Legge e dalle disposizioni della SIAE, anche per quanto attiene al diritto d’autore.

Degustazioni

Per diffondere la cultura e le tradizioni eno-gastronomiche di Caprie e della Val Susa, nell’ambito della manifestazione saranno organizzate, a cura dei Brus-ciajro, degustazioni di piatti tipici, che possono essere affidate a soggetti e/o ad associazioni a discrezione insindacabile dell’Organizzazione. Gli espositori potranno far degustare i loro prodotti a titolo promozionale, senza pretendere per questo nessuna remunerazione.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento l’Associazione Ij Brus-ciajro si riserva la facoltà di adottare tutti gli interventi che riterrà utili per il buon andamento della manifestazione. Gli espositori dichiarano di accettare ogni clausola del presente Regolamento all’atto in cui restituiscono il  modulo di richiesta di ammissione